IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del comma 4
dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina
della   contabilita'  della  Regione  Emilia-Romagna"  ad  esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa  legge  e  comunque non oltre il 30 aprile 1993, a norma del
comma 3 dell'art. 49  St.,  il  Bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  1993,  secondo  gli  stati  di previsione dell'entrata e
della spesa del Bilancio di previsione  per  l'esercizio  finanziario
1992  come  modificato  dai  provvedimenti di variazione adottati nel
corso dell'anno 1992, in ragione di 1/12 dello stanziamento  di  ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.